|
Censimento risultanze fiscali 2009 Vademecum per le imprese
|
|
|
| Martedì 01 Giugno 2010 |
|
Lo scopo del Decreto Legge n. 95 del 26 maggio 2010 “Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009” è quello di consentire all’Amministrazione Finanziaria di conoscere anticipatamente i dati rilevanti dell’Imposta Generale sui Redditi e del rimborso dell’Imposta sulle Importazioni relativi alle società ed alle imprese maggiori per il periodo d’imposta 2009, non ancora a disposizione dell’Ufficio Tributario per effetto delle scadenze di presentazione delle relative dichiarazioni (rispettivamente 31 luglio e 30 settembre). La comunicazione che sarà resa ai sensi del richiamato Decreto non ha finalità di controllo o accertamento fiscale ma è rilevante per l’Amministrazione Finanziaria al fine della definizione del Bilancio Consuntivo 2009 e più in generale come base statistica/informativa per l’attività di programmazione economica pertanto si chiede la massima collaborazione e precisione nella compilazione dei dati richiesti. Si ricorda che ai sensi del Decreto 95/2010 la comunicazione dei dati deve essere effettuata entro l’11 giugno 2010.
Istruzioni per la comunicazione A partire dal 31 maggio 2010 sarà disponibile sul sito web dell’Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica www.statistica.sm un link denominato “Raccolta dati statistici imprese” (in alternativa si può accedere direttamente attraverso l’indirizzo https://dati.statistica.sm) al quale si potrà accedere autenticandosi con la seguente USER ID e PASSWORD: ******* ******* In caso di smarrimento della presente USER ID e PASSWORD possono essere richiesti all’Ufficio Programmazione Economica che provvederà ad un nuovo rilascio. Si ricorda che gli stessi possono essere utilizzati solo per gli adempimenti di cui al Decreto 95/2010 e non per la compilazione delle dichiarazioni IGR secondo la normativa e le procedure vigenti.
- TOTALE RIMBORSO GENERALE DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI (valore corrispondente a quello che sarà inserito al rigo G23 della DICHIARAZIONE ANNUALE agli effetti del rimborso dell'imposta sulle importazioni) Qualora in relazione a uno o più campi del form il valore sia pari 0 questo dovrà essere comunque indicato come pure andrà inserito il valore 0 nel caso in cui l’operatore non debba compilare uno o più righi. Completata l’operazione di inserimento e verificata l’esattezza del dato occorre dare conferma sull’apposito pulsate. Si consiglia, prima di uscire dall’applicazione, di stampare un report riepilogante i dati inseriti e la data e l’ora di compilazione. La sezione dedicata alla comunicazione sul sito dell’Ufficio Programmazione Economica sarà disponibile sino alla scadenza prevista dal Decreto 11 giugno 2010. Sino a tale data sarà possibile per l’impresa accedere nuovamente al form, variare i dati in caso di errore e stampare nuovamente il report. Successivamente alla scadenza sarà possibile l’accesso solo in modalità visualizzazione e solo per la stampa del report.
Assistenza e Richiesta di informazioni - Per problemi tecnici di accesso al sito o autenticazione è possibile contattare l’Ufficio Programmazione Economica in orario d’ufficio al numero 0549 – 885128.
Sanzioni L’articolo 3 del Decreto 95/2010 prevede l’applicazione, nei confronti delle imprese che non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione in esso previsti, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad € 250,00. Tale sanzione è applicata dall’Ufficio Tributario su segnalazione dell’Ufficio Programmazione Economica.
CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI |