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Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Rischio evasione, accertamento sintetico (Circ. 28/E)
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| Martedì 21 Giugno 2011 |
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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Accertamento sintetico e redditometro, analisi del rischio d’evasione, concetto di “spese di qualsiasi genere”.
6. ACCERTAMENTO SINTETICO 6.1 Alternatività tra accertamento sintetico e redditometro Domanda La nuova formulazione letterale dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 sembra porre una maggiore distinzione rispetto al passato fra accertamento sintetico e redditometro. Tradotto in pratica ciò vorrà dire che i due strumenti non potranno mai coesistere e che gli uffici dovranno effettuare a monte una scelta su quale delle due tipologie utilizzare per la rettifica del reddito delle persone fisiche? Risposta Si conferma l’alternatività tra i due strumenti accertativi uno basato sulla “somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” e l’altro fondato “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze” di prossima emissione. La scelta dello strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie.
6.2 Spesa per l’acquisto di un bene di natura patrimoniale sostenuta tramite finanziamento Domanda Qualora l’acquisto di un bene di natura patrimoniale avvenga tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) poiché il quarto comma dell’art. 38 parla di “spese sostenute nel corso del periodo d’imposta” si può fondatamente ritenere che in tali casi, ai fini dell’accertamento sintetico, rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno e non l’intero valore del bene? Risposta Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, IV comma, D.P.R. n. 600 del 1973 rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato.
6.3 Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile ai fini dell’accertamento sintetico Domanda In ordine alla prova contraria che il contribuente può opporre all’accertamento sintetico la norma fa riferimento ai redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla base imponibile. La nozione di reddito deve qui essere intesa in senso meramente fiscale o sarà possibile per il contribuente dimostrare anche il reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali? (es. rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali)? Risposta Si conferma il riferimento al reale reddito finanziario disponibile; infatti nell’ultima parte della citata disposizione normativa si richiama espressamente tra le prove contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi “legalmente dalla formazione della base imponibile” (Es. la persona fisica titolare di un bene immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a dichiarare, quale reddito imponile, la sola rendita catastale e non il canone di locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica all’accertamento sintetico).
7. ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE AI FINI DEI CONTROLLI FORMALI Domanda La legge finanziaria 2011 ha previsto che per i controlli formali delle dichiarazioni gli uffici dovranno tener conto di “specifiche analisi del rischio di evasione”. Come saranno elaborate tali analisi ed inoltre i risultati delle stesse saranno portate a conoscenza dei contribuenti o rimarranno di esclusiva pertinenza interna degli uffici? Risposta Al fine di migliorare la proficuità dell’attività del controllo formale delle dichiarazioni, viene svolta centralmente una puntuale analisi del rischio di evasione sulla base delle informazioni presenti presso il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria. I criteri selettivi individuati, a seguito della citata analisi, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia ed, applicati alla totalità delle dichiarazioni presentate, consentono di individuare in modo “mirato” gli elementi più significativi sui quali indirizzare l’attività di controllo formale delle dichiarazioni da parte degli Uffici.
8. CONCETTO DI “SPESE DI QUALSIASI GENERE” 8.1 Nozione di “spesa” Domanda Nel concetto di “spese di qualsiasi genere” rientrano anche quelle che in passato erano annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali ? Risposta Si conferma che tra le spese “di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta” e che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che nella disposizione normativa previgente erano individuate come “spese per incrementi patrimoniali”.
8.2 Determinazione delle “spese di qualsiasi genere”, principio di cassa Domanda Visto che la norma parla di “spese di qualsiasi genere sostenute” si reputa che occorra avere riguardo al principio di cassa. Pertanto, se, ad esempio, nel 2010 viene corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 euro e nel 2011 viene corrisposto il saldo per 150.000 euro, la “spesa” di 50.000 euro può essere imputata a maggiore reddito del 2010 e quella di 150.000 euro al maggiore reddito del 2011? Risposta Si conferma che in presenza di corresponsione di un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 euro nel 2010 e di un saldo per 150.000 euro nel 2011, ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, IV comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 rileverà solamente, per il 2010, l’acconto e per il 2011 il saldo.
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