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Agenzia delle Entrate, risposte ai quesiti. Oneri documentali, monitoraggio fiscale (Circ. 28/E)
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| Martedì 21 Giugno 2011 |
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Le risposte dell’Agenzia delle Entrate a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata contenute nella Circolare 28/E del 21 giugno 2011. Gli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento, il monitoraggio fiscale.
4. ONERI DOCUMENTALI IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO 4.1 Identificazione dei soggetti cui risulta applicabile la disciplina degli oneri documentali Domanda La circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010, ha chiarito che le definizioni fornite per identificare i soggetti per cui risulta applicabile la disciplina degli oneri documentali sono convenzionali e quindi “finalizzate alla corretta applicazione dei contenuti del provvedimento” e dunque non hanno “effetto sui presupposti soggettivi di applicabilità dell’articolo 110, comma 7 del Tuir, che, in quanto tali, restano impregiudicati”. In passato l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il concetto di controllo “deve essere esteso ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle circostanze” (circolare n. 32 del 1980). Che rapporto esiste a questo punto tra le due discipline? E’ corretto affermare che tutte le volte in cui è applicabile l’art. 110, comma 7, del TUIR è anche possibile la disapplicazione delle sanzioni oppure le due disposizioni non sono sempre completamente sovrapponibili? Si pensi al caso della società A, controllata da persona fisica italiana, che scambia beni e servizi con la società B estera controllata dallo stesso soggetto, per la quale non sembra potersi applicare letteralmente la definizione di “impresa controllata” ai sensi del provvedimento. Risposta Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, all’art. 1, fornisce la definizione di “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale”. Come già chiarito dalla circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010, tale definizione ha solo valenza convenzionale ed è unicamente finalizzata alla corretta applicazione di specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, non influenzando l’operare dei presupposti soggettivi previsti dall’art. 110, comma 7, del TUIR. Pertanto, l’accesso al regime di cui all’art. 1, comma 2-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, vale in tutti i casi in cui si realizzano i presupposti soggettivi previsti dall’art. 110, comma 7, del TUIR (si veda, ad esempio come in tal senso il provvedimento, al punto 8.3 “Estensione condizioni di efficacia delle documentazione idonea” abbia previsto che “La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di applicazione del comma 7 dell’articolo 110 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”). Di conseguenza, nel caso prospettato di due società, A italiana e B estera, sottoposte a comune controllo da parte di una persona fisica residente, rientrando tale fattispecie tra i presupposti soggettivi previsti dall’art. 110 comma 7 che ricomprende anche il caso di “società non residenti nel territorio dello Stato che (…) sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (residente)” è ammesso l’accesso al regime di oneri documentali di cui all’art. 1, comma 2-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
4.2 Limitazione dell’utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione idonea Domanda Il punto 8.3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, ha previsto che l’amministrazione non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo nel corso della quale essa è esibita. E’ possibile avere esempi di questa limitazione di utilizzo delle informazioni? Risposta L’utilizzo da parte dell’Amministrazione Finanziaria delle informazioni scaturenti dalla documentazione prodotta dal contribuente avviene nel rispetto del segreto d’ufficio in ossequio di quanto previsto dall’art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La circolare 58/E del 2010, al paragrafo 8.3, ha inteso enfatizzare tale principio, nella considerazione dell’elevato livello di confidenzialità e segretezza di una serie di informazioni contenute nella documentazione idonea, quali ad esempio quelle relative a “processi produttivi, brevetti, formule o segreti industriali”, il cui utilizzo rimane pertanto circoscritto all’attività di controllo in corso.
4.3 Mancata presentazione della documentazione ed avvio di verifica parziale su ambiti diversi dai prezzi di trasferimento Domanda Nel caso di un contribuente, che non ha ancora inviato la comunicazione di possesso della documentazione per gli anni pregressi, nei confronti del quale inizia oggi un’attività di verifica parziale per fattispecie totalmente slegate dalle norme dei prezzi di trasferimento è corretto ritenere, anche alla luce delle indicazioni della circolare n. 180/E del 1998, che lo stesso potrà comunque presentare la comunicazione per gli stessi periodi e ottenere gli effetti premiali dell’istituto in quanto nessuna attività di verifica sul comparto transfer pricing è mai iniziata? Risposta Il provvedimento 29 settembre 2010, al punto 9.2, ha stabilito che la comunicazione di possesso della documentazione relativa ad anni pregressi può essere trasmessa anche dopo il termine del 28 dicembre 2010, a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Si ritiene che l’inizio di un accesso, ispezione, verifica o altra attività amministrativa di accertamento che abbia ad oggetto unicamente comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il regime in discorso (come ad esempio nel caso di un controllo in materia di imposta sul valore aggiunto) non sia ostativo alla successiva trasmissione della comunicazione del possesso della documentazione riguardante i prezzi di trasferimento infragruppo praticati.
4.4 Termini per la consegna della documentazione idonea Domanda Per le attività di controllo avviate dopo il 28 dicembre 2010 ed entro il 30 giugno 2011, si ritiene idonea la documentazione relativa ai periodi d’imposta precedenti il 2010 anche in caso di omessa redazione del sottoparagrafo 5.1.3 della Documentazione nazionale, a condizione che le informazioni e i dati siano esibiti agli organi incaricati del controllo entro quindici giorni dalla data della relativa richiesta. Si può ritenere che i 15 giorni decorrano da una richiesta successiva alla consegna della documentazione ottenendo un effetto cumulo con i 10 giorni previsti dall’articolo 8.2 del provvedimento? Risposta In generale i termini fissati per la consegna della documentazione idonea (10 giorni) sono indipendenti dai termini indicati per la consegna delle analisi di cui al sottoparagrafo 5.1.3. Ciò comporta che il decorrere dei termini di cui sopra (10 e 15 giorni) dipenderà dalla data in cui l’organo incaricato del controllo formalizzerà le relative richieste. Pertanto, qualora la richiesta di consegna della documentazione di cui al sottoparagrafo 5.1.3 della Documentazione Nazionale venga effettuata in un momento successivo alla richiesta di consegna della restante documentazione, il termine di 15 giorni non sarà influenzato negativamente dal decorso del tempo relativo alla precedete richiesta.
4.5 Applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Deduzione oneri non inerenti sostenuti per consociata estera. Domanda L’Amministrazione finanziaria qualora, dall’analisi dei servizi infragruppo nell’ambito dell’attività di controllo sul transfer pricing, dovesse ritenere totalmente non inerente un onere sostenuto da una società che ha aderito alla disciplina degli oneri documentali, nei confronti di una propria consociata estera, non dovrebbe comunque applicare le sanzioni laddove la documentazione presentata sia considerata completa e idonea. E’ corretta questa affermazione? Risposta In caso di constatazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della avvenuta deduzione da parte della società che ha aderito al regime di oneri documentali di un onere sostenuto nei confronti di una consociata estera, ritenuto non inerente ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR, trovano applicazione in sede di accertamento le sanzioni per dichiarazione infedele ai sensi dell’art. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ciò in quanto il comma 2-ter, dello stesso art. 1, è applicabile unicamente a fattispecie che danno luogo a rettifiche elevate ai sensi dell’art. 110, comma 7, del TUIR.
4.6 Adesione ai PVC riportanti rilievi in termini di prezzi di trasferimento Domanda È stato chiarito che non è possibile aderire ai PVC riportanti rilievi in termini di prezzi di trasferimento, ove sia presente una documentazione predisposta dal contribuente, per l’impossibilità dei verbalizzanti di conoscere, in quel momento, l’idoneità della documentazione ad inibire l’applicabilità di sanzioni. Seguendo la ratio della norma sulla riduzione delle sanzioni in caso di immediata adesione ai PVC ed alla connessa disposizione in base alla quale la medesima riduzione si applica a coloro che ricevono un avviso di accertamento in assenza di PVC, le sanzioni sul transfer price, ove ritenute applicabili, possono essere ridotte, in caso di acquiescenza, ad 1/8 (1/6 per gli atti emessi dal prossimo febbraio) e non ad 1/4 (1/3 da febbraio), come avverrebbe in caso di possibile adesione al PVC? Risposta La circolare n. 58/E del 2010 ha chiarito che deve intendersi esclusa “la possibilità di adesione al verbale di constatazione che contenga rilievi sui prezzi di trasferimento ai sensi dell’art. 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ciò in quanto, in tale ipotesi, il verbale non consente di individuare le sanzioni minime sulle quali opererebbe la riduzione prevista dalla norma citata, dato che l’applicabilità di quelle connesse ai rilievi sui prezzi di trasferimento è rimessa alla successiva valutazione dell’Ufficio accertatore.” In altre parole, le contestazioni derivanti dalla rettifica dei prezzi di trasferimento infragruppo in base al valore normale devono intendersi rientranti tra le fattispecie individuate dalla circolare n. 55/E del 17 settembre 2008, al paragrafo 3 “Oggetto specifico dell’adesione”, punto c), trattandosi di elementi che necessitano di essere sottoposti al successivo vaglio del competente Ufficio accertatore. anche per un eventuale espletamento da parte del medesimo di ulteriori attività istruttorie. Invero, l’Ufficio accertatore, al fine dell’irrogazione delle sanzioni (o della non irrogazione), dovrà valutare criticamente il giudizio espresso dai verificatori con riferimento alla idoneità della documentazione riconsiderando, di fatto, la sussistenza del presupposto previsto dall’art. 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ai fini della disapplicazione della sanzione prevista dal comma 2 dello stesso art. 1 per la violazione di dichiarazione infedele. Tale previsione non esclude che, successivamente alla consegna del processo verbale di constatazione, l’Ufficio accertatore possa procedere all’emissione di un invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 avente ad oggetto le contestazioni riguardanti i prezzi di trasferimento infragruppo. In tale sede, il contribuente potrà aderire al contenuto integrale dell’invito ottenendo il beneficio della riduzione delle sanzioni (ad un ottavo fino al 31 gennaio 2011 o ad un sesto per il periodo successivo) ai sensi del comma 1-bis del citato art. 5. Analogamente, anche qualora l’Ufficio accertatore decidesse di non emettere alcun invito al contraddittorio notificando, invece, l’avviso di accertamento, il contribuente potrà comunque beneficiare della riduzione delle sanzioni (nella misura in precedenza indicata) avvalendosi del disposto dell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, se rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
5. MONITORAGGIO FISCALE 5.1 Modulo RW. Trasferimenti all’estero Domanda Le istruzioni al modulo RW della dichiarazione dei redditi precisano che per “trasferimenti” da indicare nella sezione III si intendo i movimenti: - dall’estero verso l’Italia; - dall’Italia verso l’estero; - dall’estero sull’estero. Nei trasferimenti dall’estero sull’estero devono essere ricompresi solo quelli in cui le attività sono trasferite da uno Stato estero all’altro oppure anche quelli relativi ad investimenti e disinvestimenti effettuati in uno stesso Stato? Risposta L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda, oltre che le consistenze degli investimenti e le attività detenute all’estero al termine del periodo d’imposta, anche i trasferimenti che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività. La disciplina del monitoraggio fiscale, in sostanza, consente all’Amministrazione finanziaria di disporre di uno strumento idoneo a conoscere gli investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia e la loro effettiva collocazione all’estero. Si tratta di indicare, in particolare, i trasferimenti effettuati dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero, sempreché l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, calcolato tenendo conto anche di eventuali disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. In tale ottica, sono da ricomprendere nei trasferimenti dall’estero sull’estero sia quelli tra diversi Stati che quelli che avvengono nell’ambito del medesimo paese estero.
5.2 Modulo RW. Disponibilità e possibilità di movimentazione Domanda E’ ormai noto che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L’obbligo di monitoraggio è applicabile anche agli amministratori di società che hanno la possibilità di movimentare i conti correnti esteri della società? Risposta Per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. E’ il caso, ad esempio, del conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti. Nella circolare n. 45/E del 2010 è stato chiarito che tale obbligo sussiste esclusivamente qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. E’ da ritenersi esclusa, in sostanza, l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare esclusivamente un mero potere dispositivo in ordine alle predette attività in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. E’ il caso, ad esempio, degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti della società in uno Stato estero e che hanno la possibilità di movimentare i capitali pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.
5.3 Esonero dalla compilazione del modulo RW Domanda L’esonero dalla compilazione del modulo RW previsto per i lavoratori frontalieri riguarda anche eventuali disponibilità precedenti all’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa sempre che siano detenute nello stato ove viene svolta tale attività? Risposta Per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’esonero, esso si riferisce alle attività detenute all’estero nello stesso periodo d’imposta in cui per il lavoratore si è realizzata la condizione soggettiva di “frontaliere”. A tal fine, come chiarito nella risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, è necessario che il contribuente svolga tale attività alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento e che in ogni caso l’attività lavorativa sia stata prestata all’estero per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco del medesimo anno, anche se non in maniera ininterrotta.
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