| ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Fixing Made in Italy: De Marinis in cattedra alla CCIAA di Rimini 12/03/2010 La tutela dell’eccellenza produttiva italiana, con particolare riferimento al settore tessile, contro la diffusione di prodotti tessili di bassa qualità spacciati per i prodotti tipici del Made in Italy che finiscono per danneggiare l’immagine dell’Italia in tutto il mondo, è stata alla base di un disegno legge finalizzato all’introduzione di uno stringente sistema di tracciabilità dei prodotti tessili, affinchè le imprese possano così qualificare la propria produzione e i consumatori possano essere informati in modo completo circa la qualità dei prodotti acquistati. Con l’obiettivo di aiutare gli operatori economici ad orientarsi tra le normative e le disposizioni emanate, ultima in ordine, l’art. 6 del Decreto Legge n. 135 del 25 settembre 2009, e per presentare il nuovo quadro normativo che coinvolge in modo particolare l’uso di indicazioni “Made in Italy” e quella riguardante l’uso dell’indicazione full made in Italy, la Camera di Commercio di Rimini ha organizzato di recente un seminario, che ha affrontato anche i risvolti giuridici e il nuovo sistema sanzionatorio, al quale ha partecipato in veste di relatore il dottor Giuseppe De Marinis. Attualmente il quadro normativo di riferimento in materia di tutela delle corrette indicazioni di origine e provenienza è dato dalla preesistente disciplina recata dall’art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall’art.16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135. Le integrazioni, afferenti in particolare all’uso del marchio, potranno avere effetti rilevanti nel contrasto ai fenomeni di fallace indicazione di origine riducendo la contestazione in dogana di tali illeciti. L’art. 16, comma 6, del D.L. 135/2009 convertito in L. 2009/166 ha infatti introdotto uno specifico comma 49-bis, dopo il comma 49 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il comma 49-bis stabilisce che “costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000”. Il disegno di legge presentato dal Senatore Alessio Butti l’1 ottobre 2009 (attualmente in corso di esame alla 10ª Commissione permanente - Industria, commercio, turismo) all’articolo 1, definisce il “prodotto tessile” e le “fasi di lavorazione”, stabilendo un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione al fine di garantire la trasparenza nella tracciabilità dei prodotti. L’utilizzo della denominazione “Made in Italy” è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta, per prodotti finiti e intermedi per i quali almeno due delle fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale (ma un “Made in Italy” riservato a chi ha realizzato tutta la produzione in Italia viene ritenuto inaccettabile, perchè escluderebbe i settori come il serico, che ha perso ormai da tanti anni la filatura). L’articolo 2 specifica le procedure di attuazione dell’etichettatura dei prodotti tessili e dell’impiego della denominazione “Made in Italy”. Le etichette di questi prodotti devono fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, anche al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente. a cura della Red. ec.
|
![]()
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||