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Iva, cambiano le regole
sulla territorialità


14/01/2010

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La Direttiva Servizi ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Dal 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia. Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:
1) I soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
2) I soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche
quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
3) Gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.
Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato). Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene
comunque in Italia. E’ bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di attività commerciale. Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del luogo del prestatore previsto dall’articolo 45 della Direttiva IVA). Per comprendere l’ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31/12/2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi stabiliti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’IVA:
• i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
• le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
• le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
• le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
• le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
• le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;
• le prestazioni di servizi )già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate: prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili; prestazioni pubblicitarie; prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale; prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili; prestazioni di interpreti e traduttori; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione; prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici; prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; prestazioni relative a prestiti di personale; concessione del-l’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.
E’ evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, per carenza del requisito territoriale.





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