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Guida al cellulare: scatta il ritiro della patente

da Alessandro Carli

Si concentrano soprattutto sul divieto di sosta, sulla precedenza nelle rotatorie sul divieto di trasporto (ma non solo, come vedremo) le modifiche al “Codice della strada” introdotte dal Decreto Delegato numero 52 del 2024. Una “stretta” che arriva a breve giro di posta dall’ultimo intervento di dodici mesi fa (DD 33/2023) e che riguarda anche chi guida parlando al cellulare: macchina confiscata e ritiro della patente da 20 giorni a tre mesi.

ROTATORIE: CIRCOLAZIONE E PRECEDENZA

Il conducente del veicolo, approssimandosi alla rotatoria, deve moderare la velocità predisponendosi a concedere e poi concedendo la precedenza ai veicoli che già stanno percorrendo la rotatoria. Il conducente che intende lasciare la rotatoria alla prima uscita, deve mantenere il proprio veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata, segnalando tempestivamente il cambio di direzione. Qualora il conducente intenda proseguire la marcia oltre la prima uscita della rotonda, può entrarvi mantenendo il veicolo sul lato di sinistra o sulla corsia di sinistra del senso di marcia percorso, per poi portarsi progressivamente sul lato destro in prossimità dell’uscita prescelta.

Il cambio di corsia all’interno della rotonda o lo spostamento sul lato destro della corsia deve essere tempestivamente segnalato da parte dei conducenti e deve essere effettuato senza arrecare pericolo agli altri veicoli.

DIVIETO DI SOSTA

È vietato sostare, oltre che nei luoghi in cui la sosta è vietata mediante l’apposizione di specifica segnaletica:

a) in corrispondenza o a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione;

b) sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso;

c) sulla carreggiata lungo le strade di scorrimento o di collegamento;

d) senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo;

e) sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita ordinanza in previsione della caduta di neve;

f) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica;

g) nei posti riservati alle persone con disabilità e nei parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza ed ai neogenitori;

h) in corrispondenza o a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati.

DIVIETO DI TRASPORTO

Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente ed in modo tale da non compromettere la sicurezza per sé o altri durante la circolazione. È vietato trasportare sui veicoli a motore un numero di persone superiore a quello massimo stabilito nella carta di circolazione. È altresì vietato:

a) trasportare altra persona sui velocipedi, salva, per i conducenti maggiorenni, la possibilità di trasporto di un bambino di età inferiore ad otto anni opportunamente assicurato;

b) trasportare su ciclomotori appositamente costruiti un numero di persone superiore a quello stabilito nel certificato di omologazione;

c) trasportare, a bordo di veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone fino ad un massimo di nove posti compreso il conducente e sugli autoveicoli per uso promiscuo nonché sugli autocarri di peso complessivo fino a trentacinque quintali, bambini di statura inferiore a m. 1,50 sui sedili anteriori o posteriori, senza far uso degli appositi sistemi di ritenuta come previsto agli articoli 30 e 32;

d) al minore di anni sedici trasportare un passeggero sul ciclomotore.

LA GUIDA SENZA ASSICURAZIONE

Chiunque circoli ovvero consenta la circolazione alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell’obbligatoria assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, applicata nel massimo senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva, commessa nell’arco di cinque anni dalla data della prima violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata.

TASSO ALCOLEMICO

Modificato infine l’articolo 57 del Decreto n.81/2008 e successive modifiche: “Si considera in stato di ebrezza: a) la persona che risulti con un tasso alcoolemico presente nel sangue pari o superiore a 0,50 mg/ml; b) la persona che risulti con tasso alcoolemico superiore a 0 (zero) nel caso di minore di anni 18 o di colui che, abilitato alla guida del veicolo, sta conducendo da meno di tre anni”.

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